Statuto
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Statuto dell’Associazione Donatori di Sangue
dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano


 

Art. 1 (Costituzione)

Si è costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, con sede in Milano, presso l'ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, l'Associazione Donatori di Sangue dell'Ospedale Fatebenefratelli ed Oftalmico di Milano, senza limiti di durata. L'Associazione è anche definita “Quelli del Fatebenefratelli”. I due termini sono sinonimi e possono essere usati disgiuntamente.

L'Associazione dei Donatori di Sangue dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico qui di seguito verrà definita Associazione.

L'Associazione, con principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, è apartitica, apolitica, aconfessionale ed interetnica.

Art. 2 (Finalità)

L'Associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri soci, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si propone:

a)  di migliorare qualitativamente e quantitativamente la prestazione immunotrasfusionale;

b)  di realizzare un rapporto diretto tra donatore e Centro trasfusionale ospedaliero;

c)  di realizzare sul donatore un continuo ed accurato controllo sanitario, tale da giungere ad una efficace tutela del suo stato di salute e ad una valida prevenzione di malattia;

d)  di stabilire un rapporto sociale di nuova dimensione tra il donatore da un lato e l'ospedale ed i pazienti dall'altro;

e)  sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti la donazione, anche tramite l‘organizzazione di corsi di aggiornamento e di giornate di studio ed altre iniziative di carattere culturale e documentaristico;

f)  di svolgere attività morali, culturali e ricreative a favore dei soci.

Art. 3 (Gratuità delle cariche)

Le cariche relative agli organi dell'Associazione sono gratuite e pertanto non prevedono compensi economici. È in ogni modo ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio.

Art. 4 (Composizione dell’Associazione)

L'Associazione si compone di associati:

a) donatori;

b) collaboratori;

c) sostenitori.

Tutti gli associati prestano la loro attività gratuitamente.

Gli associati donatori sono coloro che, previo esame clinico e domanda di ammissione, sono ritenuti idonei a divenire donatori periodici. I donatori sono moralmente impegnati a donare sangue ogni qualvolta sia loro richiesto, compatibilmente con le norme igienico sanitarie. Perdono la qualifica di associati donatori coloro che, senza giustificato motivo, interrompono le donazioni per più di due anni. Gli associati che, per decisione del responsabile sanitario o per raggiunti limiti di età non possono più effettuare donazioni, diventano associati collaboratori, se non dichiarano la propria indisponibilità.

Gli associati donatori non possono essere iscritti contemporaneamente come donatori ad altre associazioni di donatori di sangue.

Sono associati collaboratori tutti coloro che, dopo aver presentato richiesta, svolgono gratuitamente attività a favore dell'Associazione.

Sono associati sostenitori quelli che elargiscono fondi a favore dell'Associazione. Possono essere associati sostenitori: persone fisiche, enti, persone giuridiche.

Gli associati sostenitori sono soci inattivi, non possono cioè accedere alle cariche sociali e non hanno voto deliberativo nelle assemblee. Non sono assoggettati al potere di espulsione per l’inadempimento degli obblighi statutari, non sono sottoposti all’applicazione integrale dello Statuto né vincolati dalle deliberazioni assembleari alle disposizione degli amministratori.

L’iscrizione avviene mediante compilazione di apposito modulo da consegnare al Consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di accettare senza riserve lo Statuto e il Regolamento dell’Associazione, ed avviene dopo aver sentito il parere del Consiglio direttivo.

La qualifica di associato si perde:

  • per dimissioni volontarie;
  • per aver interrotto la collaborazione con l’Associazione per più di due anni senza giustificato motivo;
  • per espulsione avendo violato i principi di Statuto e Regolamento;
  • per decesso.

L’espulsione dell’associato viene deliberata dal Consiglio direttivo; deve essere comunicata all’associato a mezzo lettera raccomandata. L’associato escluso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio dei garanti, se nominato, o all’Assemblea dei soci, che devono decidere nella prima riunione convocata.

Art 5 (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati donatori e collaboratori hanno diritto:

  • ad accedere alle cariche sociali;
  • partecipare alle assemblee con voto deliberante;
  • verificare la contabilità e i verbali associativi;
  • conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • partecipare all’attività promosse dall’associazione;
  • dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati donatori e collaboratori hanno l’obbligo di:

  • osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • svolgere le attività preventivamente concordate;
  • contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione, prestando la propria attività diretta, spontanea e gratuita;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

 

Art. 6 (Riconoscimenti)

Gli associati hanno diritto ad una tessera personale di identificazione contenente anche il gruppo sanguigno di appartenenza e, se donatori, anche  le date relative alle donazioni effettuate.

Gli associati particolarmente meritevoli potranno a ricevere attestati di benemerenza o altri riconoscimenti secondo le disposizioni impartite dal Consiglio direttivo.

Art. 7 (Organi associativi)

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea degli associati;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Collegio dei revisori dei conti;
  • Il Collegio dei garanti.

Gli organi sociali hanno la durata di quattro anni e comunque decadono al termine del mandato consiliare.

I componenti degli organi sociali possono essere riconfermati.

Nel caso di impossibilità a proseguire l'incarico da parte di uno degli eletti, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso di parità di voti prevarrà il criterio dell'anzianità associativa.

È incompatibile il cumulo di cariche tra Consigliere, Revisore dei conti e Garante.

Art. 8 (Assemblea)

L'Assemblea si compone di tutti gli associati. Viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, tra l’inizio di gennaio e la fine di maggio, a mezzo comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare ad ogni associato almeno trenta giorni prima di ogni riunione.

L'Assemblea può essere inoltre convocata in via straordinaria per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione, o quando il Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino la necessità nonché quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione, devono essere presenti o rappresentati, per la validità dell’Assemblea, almeno il 50% degli associati.

Nella seconda convocazione, che può aver luogo un’ora dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni si intendono approvate le proposte che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21 del C.C.

Art. 9 (Assemblea, svolgimento)

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; funge da segretario il Segretario dell’Associazione o un suo delegato.

In Assemblea ogni associato attivo intervenuto ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di dieci deleghe scritte di altri associati attivi.

Art. 10 (Assemblea, compiti)

L'Assemblea è chiamata a deliberare su:

  • rendiconto morale e finanziario dell'attività annuale dell'Associazione;
  • programmi di attività per l'anno successivo;
  • eleggere i membri del Consiglio direttivo, i Revisori dei conti e il Collegio dei garanti;
  • eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;
  • approvare il regolamento associativo e le relative modifiche;
  • istituire e sciogliere sezioni esterne;
  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione, nominando uno o più liquidatori e disponendo in merito alla devoluzione del suo patrimonio.

 

Art. 11 (Consiglio direttivo, composizione)

Il Consiglio direttivo è costituito da un numero di membri variabile da 5 a 11, numero che verrà stabilito di volta in volta dall’Assemblea, e dura in carica quattro anni.

I membri del Consiglio direttivo verranno scelti tra associati donatori e collaboratori che, alla data dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, siano iscritti da almeno due anni.

Le candidature dovranno essere presentate almeno 24 ore prima delle elezioni per permettere di verificare i requisiti del candidato.

Nell’ambito del Consiglio direttivo vengono nominati un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Amministratore.

Nel caso di impossibilità a proseguire l'incarico di uno degli eletti alle cariche sociali, il Consiglio provvederà a sostituirlo mediante elezione.

 

Art. 12 (Consiglio direttivo, compiti)

Il Consiglio direttivo ha compito di:

  • deliberare sull'attività associativa e gestionale;
  • nominare un Direttore sanitario;
  • fissare le norme di funzionamento delle sezioni esterne;
  • provvedere all’ammissione ed esclusione degli associati;
  • redarre le variazioni allo Statuto che verranno poi approvate dall’Assemblea straordinaria;
  • redarre e modificare il Regolamento dell'Associazione che verrà poi approvato dall’Assemblea ordinaria.

Art. 13 (Consiglio direttivo, convocazione)

Il Consiglio direttivo viene convocato almeno tre volte all'anno dal Presidente mediante convocazione scritta, anche per via telematica. In caso di necessità può essere convocato con semplice preavviso di 24 ore.

Può altresì essere convocato su richiesta di almeno tre membri del Consiglio, i quali avranno l'obbligo di precisarne l'oggetto.

Le riunioni sono valide se vi è almeno la presenza di metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni si intendono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare con voto consultivo, se non eletti, il Primario del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano e il Direttore sanitario dell’Associazione.

Art. 14 (Presidente)

La carica di Presidente effettivo è ricoperta da un membro del Consiglio direttivo designato a maggioranza dei voti dal Consiglio. La sua durata in carica è quattro anni, e comunque decade con il termine del mandato consiliare.

In caso di assenza, vacanza o impedimento temporaneo del Presidente effettivo, le sue funzioni vengono espletate dal Vicepresidente.

In caso di impedimento definitivo del Presidente a svolgere le proprie funzioni, verrà eletto, con le medesime modalità, un nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; prende inoltre i provvedimenti d'urgenza, con l'obbligo di riferire al Consiglio.

Il Presidente effettivo è coadiuvato nelle sue funzioni da un Vicepresidente e da un Segretario designati dal Consiglio direttivo.

Art. 15 (Cariche onorarie)

Il Consiglio direttivo, a seguito di meriti particolari, può individuare tra coloro che maggiormente si sono distinti per l’attività a favore dell’Associazione, alcune figure onorarie.

Art. 16 (Revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea e decade con la decadenza del Consiglio direttivo.

È composto da tre membri effettivi e da un supplente, eletti dall'Assemblea tra gli associati donatori e non donatori iscritti da almeno due anni. Ha il compito di controllare l'attività economica dell'Associazione e l'operato dell'Amministratore.

Art. 17 (Collegio dei garanti)

Il Collegio dei garanti viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea e decade con la decadenza del Consiglio direttivo.

È composto da tre membri effettivi e da un supplente, eletti dall'Assemblea tra gli associati donatori e non donatori iscritti da almeno due anni. Ha il compito di giudicare sui ricorsi presentati nei confronti dei soci.

 

Art. 18 (Sezioni esterne)

Presso aziende o altre comunità possono essere istituite o sciolte sezioni esterne di donatori che, pur facendo capo all'Associazione, sono rette da una loro struttura su schema predisposto dal Consiglio direttivo.

Art 19 (Mezzi e beni)

L'Associazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi a mezzo:

a)  di rimborsi spese in accordo con la normativa vigente;

b)  proventi dalle iniziative attuate o promosse dall’Associazione per la raccolta di fondi

c)   di donazioni e lasciti.

Questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione.

Sono patrimonio dell’Associazione anche eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione.

Art 20 (Contabilità)

La tenuta dei libri contabili è affidata, sotto il controllo diretto del Presidente, ad un Amministratore, membro del Consiglio direttivo, designato dal Consiglio stesso.

Annualmente deve essere redatto il bilancio, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, da presentare in Assemblea per l’approvazione.

 

Art. 21 (Modifiche dello Statuto)

Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative modifiche sono deliberate in Assemblea straordinaria, convocata mediante comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della convocazione. La variazione dello Statuto deve essere posta all'ordine del giorno dell'Assemblea e agli associati deve essere comunicata la proposta di variazione. Le modifiche sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 22 (Scioglimento dell’Associazione)

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, convocata e costituita secondo quanto previsto dal precedente art. 8 la quale provvederà a deliberare in ordine alle devoluzione del patrimonio e del fondo comune.

In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

Art. 23

Per tutto quanto non indicato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Regolamento associativo, o in mancanza, la normativa di legge in materia.

 

 

Milano, 13 novembre 2005